Esterovestizione novità 2024
Residenza fiscale delle società: le novità del 2024
Come in precedenza trattato in occasione di un focus relativo alla residenza delle società (con i vecchi criteri) e dell’esterovestizione, molto spesso capita che vi sia una divergenza tra la residenza formale (sulla carta) e la residenza di fatto (effettiva) delle persone giuridiche.
Ovviamente lo scopo della cosa, nel caso venga artificiosamente posta in essere, è quello di eludere il fisco del Paese di appartenenza effettiva poiché sconveniente in termini di tassazione.
Volendo vedere la cosa da un punto di vista prettamente italiano, ciò significa che se costituisco una società in Svizzera perché la tassazione è inferiore, ma di fatto la società opera in Italia, la vera residenza della società è quella Italiana e ci troviamo in una situazione di esterovestizione.
Con riferimento alle società di capitali – persone giuridiche – la norma italiana che regola la materia è l’art. 73 comma 3 del TUIR sulla base del quale:
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
Analizziamo solo parte relativa alle persone giuridiche tralasciando la parte relativa ai Trust e agli organismi di investimento.
Si ricorda che i tre criteri citati nell’articolo di cui sopra
– sede legale
– sede dell’amministrazione
– oggetto sociale
- sono tra loro alternativi.
Per quanto riguarda invece il modello OCSE, è l’articolo 4 paragrafo 3, recentemente modificato, a dettare le linee guida per individuare i criteri in base ai quali identificare la residenza delle società che sono i seguenti:
luogo di direzione effettiva;
luogo di costituzione;
ogni altro fatto rilevante.
Nel corso del 2023 è in corso di approvazione un decreto legislativo che si propone di fissare nuovi criteri italiani per la determinazione della residenza delle società.
Precisamente, con le modifiche all’art. 73 comma 3 del TUIR che si vogliono andare ad introdurre, se la cosa verrà confermata, per poter qualificare come residente in Italia una società o un ente è necessario che essa abbia per la maggior parte del periodo di imposta (almeno 183 giorni):
la sede legale;
la sede della direzione effettiva;
la gestione ordinaria in via principale.
Come sopra esposto, si eliminano i riferimenti al criterio riferito all’ oggetto principale, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di determinare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:
“sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
“sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.